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Le decisioni da prendere

Da gennaio 2013 è entrata in vigore la modifica del Codice civile in materia di protezione degli adulti.
Le nuove norme mirano a promuovere il diritto all’autodeterminazione e favorire il ruolo dei familiari di persone incapaci di discernimento.
Le disposizioni sul nuovo diritto dell’adulto sono di due tipologie: le misure precauzionali personali, disposte dall’interessato stesso, e quelle applicabili per legge.
Tra le misure precauzionali ci sono le direttive anticipate e il mandato precauzionale mentre il diritto di rappresentanza e gli interventi delle autorità della protezione dell’adulto sono le misure applicabili dalla legge.

Di seguito trovate una breve descrizione delle direttive anticipate, del rappresentante terapeutico e il mandato precauzionale.

DIRETTIVE ANTICIPATE (art. 370 – 373 CCS)

Una persona in grado di intendere e di volere può stabilire, attraverso la compilazione di una direttiva anticipata, quali provvedimenti medici (esami diagnostici, trattamenti medici e cure) accettare o rifiutare nell’eventualità di una sua incapacità di discernimento. La persona può anche designare un rappresentante terapeutico, ossia una persona fisica che in caso di sua incapacità  di discernimento sarà  autorizzata a concordare gli interventi sanitari con il medico curante e a decidere a suo nome.

Le direttive anticipate sono un importante strumento di autodeterminazione poiché contengono indicazioni per i familiari e il personale curante riguardanti le proprie volontà e desideri in caso di incapacità di discernimento.
Il medico deve rispettare le direttive a meno che non violano la legge.

In breve:

  • redigere le direttive anticipate è un diritto ma non un obbligo;
  • possono essere annullate o modificate dal paziente in qualsiasi momento;
  • i curanti sono tenuti a rispettare le volontà espresse nelle direttive anticipate;
  • le direttive anticipate devono essere redatte in forma scritta ed essere firmate e datate dal diretto interessato.
  • l’ideale è controllarle ogni due anni e, se necessario, rivederle e sottoscriverle nuovamente.
  • le direttive devono essere reperibili al momento in cui sono necessarie e chi le redige deve indicare dove si trovano.
  • è prevista la possibilità di registrarle sulla propria tessera di assicurato (art. 371 CCS)

Di seguito trovate alcuni modelli di direttive anticipate (variano per forma e contenuto) proposte da diverse organizzazioni:

 FMH : direttive in breve, direttive dettagliate, guida alla compilazione

Croce Rossa Ticino:  scarica PDF

Lega ticinese contro il cancroscarica PDF

Pro Senectute: ordina il DOCUPASS

Per saperne di più:

Guida alle direttive anticipate – Dialog Ethik e Parkinson Svizzera
Direttive anticipate – Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM)

Articolo sulle direttive anticipate – ATTE
Articolo sulle direttive anticipate – ACSI
Informazioni essenziali sulle direttive anticipate – EOC


RAPPRESENTANTE TERAPEUTICO

Nelle direttive anticipate è possibile designare un rappresentante terapeutico, ossia una persona di fiducia (amico, familiare, medico curante, …) a conoscenza delle vostre volontà, che concorda gli interventi sanitari con il medico curante e decide a vostro nome in caso di incapacità di discernimento.
È dunque essenziale che la persona di riferimento sia costantemente aggiornata su tali volontà.

Per saperne di più: Diritto alle direttive del paziente (UFSP)


MANDATO PRECAUZIONALE (art. 360 – 369 CCS)

Nel mandato precauzionale definite voi, in prima persona, chi rappresenterà i vostri interessi nel caso in cui subentri un’incapacità di discernimento a causa di una malattia o di un incidente.

Ogni persona maggiorenne, capace di discernimento e che non è sottoposto a curatela generale, può allestire un mandato precauzionale, nel quale designa la persona (fisica o giuridica) che si occuperà della cura dei sui interessi nel caso in cui diventasse incapace di discernimento.

I compiti attribuiti riguardano:

  • la cura della propria persona,
  • la cura dei propri interessi patrimoniali,
  • la rappresentanza nelle relazioni giuridiche

Possono essere designate una o più persone fisiche o giuridiche (un’associazione, banche, uffici fiduciari, ecc.) Salvo diversa indicazione risultante dal mandato, quando vengono nominate più persone, queste agiranno in comune.
In assenza di particolari specificazioni si presume che il mandato è generale e che copre tutte e tre gli ambiti.
I compiti impartiti dal mandante riguardano: pagare le fatture, tenere in ordine la casa, rispondere alle richieste delle assicurazioni, ecc.

Il mandato precauzionale prevede due forme differenti:

  • olografa, ovvero scrivere di proprio pugno il documento, indicare la data e apporre la firma in calce. È possibile in qualsiasi momento apportare modifiche manoscritte, apponendo la data e la firma per ogni cambiamento.
  • autentica, in tal caso è il notaio che raccoglie e riporta in un atto pubblico la volontà. Ogni variazione apportata al mandato deve essere autenticata.

Il mandato può essere revocato o sostituito in qualsiasi momento, o anche distrutto.

Dove conservare il mandato precauzionale?

L’ideale è riporlo con gli altri documenti ufficiali o in un luogo a conoscenza dei vostri familiari.
L’Ufficio di stato civile offre la possibilità di registrare nella banca dati centrale (Infostar) il luogo in cui è depositato il documento (costo CHF 75).
Si tratta di un’iscrizione facoltativa che ha, tuttavia, il vantaggio di favorire le ricerche dell’autorità di protezione che, al momento in cui la persona diventa incapace discernimento, deve indagare sull’esistenza di un mandato precauzionale.

In presenza di un mandato precauzionale, l’autorità di protezione deve occuparsi della sua concretizzazione (art. 363 CC). In pratica deve interpellare la persona designata, che è libera di accettare o rifiutare l’incarico; se l’accetta può comunque disdire il mandato in ogni momento con un preavviso di due mesi. L’autorità deve, se il documento non lo fa, definire la remunerazione della persona designata (art. 366 CC).